Art. 43.
(Governo regionale).

      1. La Giunta regionale, composta dal Presidente della regione e dagli assessori, costituisce il governo regionale.
      2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale, che può essere composta anche da membri esterni all'Assemblea legislativa regionale in numero non superiore a tre.
      3. Le cariche di Presidente della regione e di assessore sono incompatibili secondo quanto stabilito dalla legge regionale statutaria. L'accettazione della nomina ad assessore determina l'automatica sospensione dalla carica di deputato regionale, che viene sostituito da un deputato supplente, secondo le modalità previste dalla legge regionale statutaria.
      4. Ulteriori casi di incompatibilità sono stabiliti con legge regionale statutaria.
      5. Al Presidente della regione e agli assessori è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

 

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